Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano
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Circolare n. 8
Capiago Intimiano, 10 ottobre 2016
Oggetto: validità anno scolastico
AI GENITORI, AGLI ALUNNI, AI DOCENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell’articolo n. 14 e precisamente: “omissis…..ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato….. omissis”
VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” art. 2 e 14 del DPR 122/2009.
CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (per la quale, come stabilito dalla L. 169 del 31-10-2008, per l’ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo l’alunno dovrà riportare un voto uguale o superiore al sei in tutte le discipline compresa la condotta).
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 13 ottobre 2014 che ha stabilito la possibilità di derogare al limite di presenze per i motivi sottoelencati e adeguatamente documentati:
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gravi motivi di salute
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terapie e/o cure programmate
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documentata situazione di grave disagio socio-culturale
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adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato quale giorno di riposo (Legge 516/1988 e Legge 101/1989)
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partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I
VISTI i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo
si comunica che il monte ore annuale degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado corrisponde a 1023 ore.
Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore complessivo previsto dall’ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a ¼ del monte ore complessivo previsto (D.Lgs. 59/2003 e D.P.R. 122/2009).
In particolare le ore di assenza consentite perché lo studente possa essere valutato in sede di scrutinio finale sono: 256 ore annuali.
Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare le assenze; la scuola informa i genitori sulla quantità di assenze accumulate.
Resta comunque facoltà del Consiglio di Classe giudicare se un elevato numero di assenze, benché al di sotto del limite consentito, non pregiudichi comunque l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato degli alunni interessati.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Magda Zanon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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