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circ. n.

Validità anno scolastico

Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano
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Circolare n. 7
Capiago Intimiano, 24 settembre 2019

A tutti i genitori delgli alunni delle scuole secondaria di Intimiano e Senna Comasco

Oggetto: Validità anno scolastico

VISTO il D. lgs. n.62/2017, art. 5 “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado” che prevede che  “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado”, a conferma di quanto già stabilito con D.P.R. n. 122/2009 art. 14
VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” art. 2 e 14 del DPR 122/2009
CONSIDERATO che per casi eccezionali e motivati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati
VISTA la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito la possibilità di derogare al limite di presenze per i motivi sottoelencati e adeguatamente documentati:  – gravi motivi di salute  – terapie e/o cure programmate – documentata situazione di grave disagio socio-culturale – adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato quale giorno di riposo (Legge 516/1988 e Legge 101/1989) – partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I
VISTI i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo si comunica che il monte ore annuale obbligatorio degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado corrisponde a 1020 ore.
Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore complessivo previsto dall’ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a ¼ del monte ore complessivo previsto (D.Lgs. 59/2003 e D.P.R. 122/2009).
In particolare le ore di assenza consentite perché lo studente possa essere valutato in sede di scrutinio finale sono: 255 ore annuali.
Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare le assenze; la scuola informa i genitori sulla quantità di assenze accumulate.
Resta comunque facoltà del Consiglio di Classe giudicare se un elevato numero di assenze, benché al di sotto del limite consentito, non pregiudichi comunque l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato degli alunni interessati.
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Magda Zanon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93