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Procedura per la tutela delle lavoratrici madri

Circolare n. 5 REGOLAMENTO SICUREZZA DIRIGENTE SCOLASTICA MONICA MARELLI

Descrizione

Si comunica che in conformità con quanto stabilito dall’art. 28, comma 1, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; dell’art. 11, comma 1, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; nonché dal “Criterio per le Lavoratrici Madri”, adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d’età del figlio, nel Documento di Valutazione dei Rischi di questa istituzione scolastica, in caso di gravidanza e/o puerperio le lavoratrici, a qualunque titolo presenti in questo istituto scolastico – a tempo indeterminato o determinato – sono invitate ad esibire, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 151/2001, il certificato medico attestante il loro eventuale stato di gravidanza e la loro situazione specifica, al fine di consentire alla
Dirigente Scolastica di attivare le procedure e le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre,
contemplate dalla normativa vigente.

Nei confronti di chi non inoltri formale comunicazione scritta, questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità. Si sottolinea, inoltre, che il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento in cui è prodotta idonea certificazione medica. Sulla base dell’informazione, si procederà alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici ed ai processi o condizioni di lavoro, conformemente al Documento di Valutazione Rischi.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice-madre:

  • verranno adottate misure per evitare l’esposizione del rischio, anche eventualmente modificando le condizioni o l’orario di lavoro;
  • qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione all’Direzione Territoriale del Lavoro ai fini di quando disposto dall’art. 5 della Legge 1204/71 (interdizione dal lavoro).

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Autori

Allegati

Ulteriori informazioni

Protocollo: 0005248 del 17-03-2025